La Juventus espone 36 scudetti, diffida di Noi Consumatori: "Perpetrata violazione della clausola compromissoria!"

18.05.2018
18:00
Redazione

Con la vittoria dello scudetto da parte della Juventus, il club bianconero ha esposto all'esterno dell'Allianz Stadium lo stemma tricolore con il

Con la vittoria dello scudetto da parte della Juventus, il club bianconero ha esposto all'esterno dell'Allianz Stadium lo stemma tricolore con il numero 36 riferito agli scudetti. Numero che, dopo lo scandalo Calciopoli, deve essere abbassato a 34 visti i due titoli revocati. Il presidente dell'associazione Noi Consumatori, l'avvocato Angelo Pisani, e l'avvocato Sergio Pisani, hanno inviato un atto di invito e diffida invocando la perpetrata violazione della clausola compromissoria da parte della Juventus F.C., prima davanti al TAR e poi finanche al Consiglio di Stato. Questo il testo integrale dell'atto:

Spett.le:

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

in persona del Presidente p.t,

Via Gregorio Allegri n.14

00198 ROMA

pec : 

 

press@figc.it,

figc.procura@figc.it,

figc.legale@figc.it


 

ECC.MA PROCURA FEDERALE PRESSO LA F.I.G.C.

 

Procura della Repubblica di Roma e di Torino

 

e per conoscenza e quanto di competenza e ragione 


Spett.leCONI, in persona del l.r.p.t., 


Spett.leMinistero dello Sport in persona del Ministro
 

Spett.leANTITRUST, in persona del l.r.p.t.
 

Spett.le: CONSOB  in persona del l.r.p.t.


Spett.le: U.E.F.A. in persona del l.r.p.t. 


Spett.le: FIFA in persona del l.r.p.t. 


 


 

ATTO DI INVITO, DIFFIDA E SIGNIFICAZIONE,

CON RISERVA DI OGNI DIRITTO-AZIONE A TUTELA DEI PRINCIPI E NORME DI LEGGE


 

 

Il sottoscritto Avv. Angelo Pisani, nato a Napoli il 21.07.1971, elett.te dom.to alla Piazza Vanvitelli n. 15presso lo studio legale del proprio difensore Avv. Sergio Pisani del Foro di Napoli, personalmente e in qualità di  Presidente dell’Associazione  Noi Consumatori ( C.F.  95112340633 ) con sede in Napoli alla  Piazza Vanvitelli, 15, come da documentazione e giusta procura in atti, 

                                                     

P R E M E S S O  C H E


La Juventus F.C. S.p.A., a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale nel mese di giugno dell’anno 2006 ed esperiti tutti i gradi della Giustizia sportiva, veniva riconosciuta colpevole di «illecito associativo».

Che in conseguenza di ciò, le veniva revocata de jure l’assegnazione del titolo di campione d'Italia 2004-2005 e non le veniva assegnato quello 2005 -2006 in quanto retrocessa d'ufficio all'ultimo posto della classifica del campionato di serie A.                    

Che la Juventus F.C. S.p.a. veniva, inoltre, condannata alla retrocessione in Serie B, con un'ulteriore penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato italiano di Serie B 2006-2007.

Che ciò nonostante, incurante della condanna subita e in violazione dei fondamentali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, sul sito internet e sulle pagine istituzionali della società in oggetto, nonché all’ingresso dell’ Allianz Stadium di Torino, in totale elusione e dispregio di tali provvedimenti e quindi della Giustizia, tra i trofei vinti dalla squadra Juventina, così come gli anni scorsi in cui si è perpetrata una illegittima condotta di non curanza dei provvedimenti di giustizia sportiva e di palese pubblicità ingannevole, anche quest’anno, viene pubblicato lo scudetto raffigurante n. 36 titoli (con il numero 36), comprendendo, tra gli stessi, anche quello appena conquistato dalla Juventus; è palese che trattasi di un comportamento in totale elusione degli inconfutabili provvedimenti a suo carico, con i quali, come noto agli organismi sportivi e alle competenti Autorità in indirizzo, non ancora intervenuti, sono stati revocati ben due scudetti a tale società. Pertanto allo stato i titoli vinti sono in realtà unicamente n. 34. 


Solo 34 titoli. Quindi nessun altro numero, può esser comunicato, esposto e pubblicizzato dalla Juventus nel rispetto dei valori dello sport e dei provvedimenti delle Autorità preposte. Infatti diversamente dal numero 34 scudetti, ogni comunicazione, immagine e propaganda come quella sul sito internet e all’ingresso dello stadio di n. 36 scudetti, rappresenta anche una fattispecie di pubblicità ingannevole e violazione delle norme di diritto, oltre che essere pessimo esempio di elusione ed arroganza in violazione dei valori sportivi e dei principi di lealtà, etica, correttezza. Tutto questo, sotto gli occhi di tutti ed in danno di ciò che il mondo sportivo dovrebbe rappresentare soprattutto agli occhi dei più giovani, nonché per gli atleti e tifosi, increduli a tutt’oggi del mancato intervento delle Istituzioni ed Organismi preposti innanzi a tali fatti e condotte tutt’ora in corso.  

Che tale società per azioni, la Juventus F.C., senza dubbio responsabile di illegittima comunicazione anche tramite il proprio sito internet, nonché di mancanza di trasparenza  e pubblicità ingannevole nel vantare un maggiore numero di scudetti (senza tener conto di quello revocato e quello non assegnato), nonostante il precedente di “Calciopoli”, risulta  esser quotata in borsa, ragion per cui il divulgare notizie errate, false e fuorvianti, può avere senza dubbio effetti dannosi anche per i consumatori confusi ed indotti in errore dalla divulgazione di notizie fuorvianti sull’effettivo numero di titoli regolarmente  vinti dalla Juventus e sulla storia, curriculum, precedenti sportivi di tale società.

Che tale condotta, oltre a  violare e non rispettare i diritti dei tifosi tutti  e gli alti principi e valori fondamentali del mondo dello sport come del diritto, con grave e reiterata elusione – come avviene indisturbatamente da anni – dei richiamati provvedimenti della giustizia sportiva, con questa errata e fuorviante comunicazione e strumentale pubblicazione di un maggior numero di titoli sportivi fornita all’opinione pubblica, può altresì, così turbare il mercato economico interno dei valori o delle merci, trattandosi di divulgazione di notizie false, illegittime, esagerate o tendenziose, atte a cagionare un possibile  aumento o una diminuzione del prezzo dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato.

Per i su esposti motivi, lo scrivente, attende, entro dieci giorni la valutazione e punizione delle predette condotte palesemente antisportive e delle violazioni se esistenti, verificatesi previa relativa motivazione e conseguentemente la penalizzazione della squadra Juventus, così come previsto dallo Statuto federale e dal regolamento, per tutte le irregolarità e violazioni, anche dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché dei valori e codice etico, che si dovessero ravvisare all’esito delle indagini del caso.

P E R T A N T O S I C H I E D E

 

in primis alle Istituzioni ed Organismi in indirizzo, inspiegabilmente ancora non intervenute d’Ufficio,  di verificare ed attestare quanti scudetti può regolarmente dichiarare e pubblicizzare, tramite sito internet e stadio anche in ambito di comunicazione e media,  la Società Juventus F.C. Spa all’opinione pubblica, e quindi, in caso di irregolarità e pubblicità ingannevole, nonché di frode nella comunicazione sportiva per la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede, disporsi  l’oscuramento e blocco delle immagini e pagine del sito internet istituzionale della Juventus raffiguranti il numero 36 scudetti, nonché di tutte le affissioni di ogni genere che all’interno della società e/o dello stadio di appartenenza raffigurino lo scudetto con impresso il n. 36, trattandosi di notizie false ed illegittime, che pongono in pericolo il mercato ed i consumatori investitori, oltre che il mondo dello sport.

 

INOLTRE  SEMPRE PREMESSO CHE


La Juventus F.C. S.p.a., a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale nel mese di giugno dell’anno 2006 ed esperiti tutti i gradi della giustizia sportiva, veniva riconosciuta colpevole di «illecito associativo».  In conseguenza di ciò, come già detto in precedenza le veniva revocata de jure l’assegnazione del titolo di campione d'Italia 2004-2005 e non le veniva assegnato quello 2005-2006 in quanto retrocessa d'ufficio all'ultimo posto in classifica.  La Juventus F.C. S.p.a. veniva, inoltre, condannata alla retrocessione in Serie B, con un'ulteriore penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato italiano di Serie B 2006-2007;

- nonostante fosse stata ritenuta colpevole dalla Giustizia sportiva e per l’effetto condannata, in data 07.11.2011, violando ogni regola e principio-valore sportivo,  con ricorso assunto al numero di registro generale 9407 del 2011, la Juventus F.C. S.p.a. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, domandando la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al risarcimento del danno ingiusto subito a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e del mancato esercizio di quella obbligatoria, chiedendo – quale risarcimento in forma specifica – la “non assegnazione ora per allora” del titolo di Campione d’Italia per il Campionato di calcio 2005/2006, con conseguente rimodulazione della classifica del campionato e – quale risarcimento per equivalente – la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento dei danni subiti e subendi, quantificati in euro 443.725.200,00(Euro quattrocentoquarantatremilionisettecentoventicinquemiladuecento), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

con sentenza n. 9563 del 18.07.2016, la Sezione I ter del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto dalla Juventus F.C. S.p.a., dichiarandolo in parte inammissibile, in quanto, rileva il Collegio adito, “come risulta dalla documentazione depositata in atti, la questione relativa alla assegnazione alla F.C. Internazionale Milano S.p.a. del titolo di Campione d’Italia per la s.s. 2005/2006, ha, infatti, già formato oggetto di cognizione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale”;

- inopinatamente, avverso tale sentenza, la Juventus F.C. S.p.A., violando ad oltranza regole e principi sportivi, addirittura ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, giudizio ad oggi tutt’ora pendente e che vede quale controparte proprio la stessa FIGC esposta a gravose pretese;

- tra l’altro, la Juventus F.C. S.p.a. aveva già presentato ricorso al T.A.R. in data 24 agosto 2006 (R.G. n. 8049/2006), chiedendo, tra le altre cose, l’annullamento dell’assegnazione del titolo di Campione d’Italia per l’anno 2005/2006;

- per la restante parte invece, il TAR Lazio ha rilevato l’assenza dei presupposti per la fondatezza della domanda risarcitoria per equivalente relativamente ad entrambi i distinti profili, poiché: da un lato “quanto al lamentato danno derivante dal comunicato del Commissario Straordinario della FIGC in data 26.07.2006, - e prescindendo dall'eccepita prescrizione che sarebbe intervenuta nelle more della instaurazione del presente giudizio non potendo, evidentemente, trattarsi nella fattispecie in oggetto, né di un "illecito permanente", né di un "illecito continuato" scaturente dalla mera istanza di autotutela avanzata dalla ricorrente in data 10 maggio 2010 - occorre, infatti, rilevare che a seguito dei numerosi giudizi instaurati dalla odierna ricorrente dinanzi alla giurisdizione amministrativa e sportiva, sia stata accertata la legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC adottato il data 26 luglio 2006”, dall’altro “Per ciò che concerne, poi, il lamentato danno connesso alla illegittimità della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentato dalla J.F.C. s.p.a. in data 10 maggio 2010 ed alla connessa mancata adozione di un espresso provvedimento di revoca in autotutela dell'atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C., osserva il Collegio che le censure sono infondate. Occorre premettere che la delibera del Consiglio Federale in data 18 luglio 2011 ha valutato l'assenza di presupposti per l'attivazione di un intervento di autotutela, motivando esaustivamente in ordine alla discrezionalità del potere di autotutela ed alla insuscettibilità della attivazione di un potere di coercizione volto alla emanazione di un "contrarius actus". La pronuncia in oggetto, quindi, non esprime una nuova valutazione dei fatti oggetto di giudizio, né assurge ad autonomo provvedimento lesivo degli interessi coinvolti, non configurandosi quale atto avente propria portata lesiva”.

 

C O N S I D E R A T O C H E

 

- A seguito dell’espletamento di tutti i gradi di Giustizia Sportiva, unica Autorità competente a decidere riguardo l’assegnazione del titolo in questione, e dell’accertamento della colpevolezza della Juventus F.C. S.p.a. e della sua condanna, non si comprende il motivo per il quale, ciò nonostante, tale società sportiva Juventus F.C. Spa si sia rivolta alla Giustizia amministrativa violando palesemente il regolamento ed espressa clausola limitativa per scopi e fini non previsti dall’ordinamento;

 

- la Juventus F.C. pone a fondamento della proposizione del ricorso al Giudice Amministrativo un eventuale danno alla propria immagine e, per tale motivo, chiede anche un lauto e milionario risarcimento dei danni, spaventoso solo a leggerlo;

 

- tale richiesta, è assolutamente priva di fondamento, cosi come rilevato anche dalla sentenza n. 9563 del 18.07.2016 emessa dal TAR Lazio - Roma;

 

infatti, la colpevolezza della Juventus F.C. S.p.a. è stata provata e confermata in tutti i gradi della Giustizia sportiva e, in nessun caso, chi viene dichiarato colpevole di un illecito può avanzare una tale pretesa risarcitoria per danni all’immagine (?) e trascinare temerariamente in giudizio un’altra parte che ha solo applicato e tutelato il rispetto delle regole, valori e principi sportivi e di legge;

 

- non ricorrevano tampoco i presupposti previsti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/2011, con la quale si stabilisce che : “il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale la domanda volta ad ottenere non già la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento dei danni, deve essere proposta in sede amministrativa” , in quanto, si ribadisce, trattasi di società condannata e, quindi, nel caso di specie, assolutamente a nessun titolo lesa nella immagine;

 

- al più, tale azione poteva essere promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, a tutela dei principi di buona fede, trasparenza e correttezza anche nell’interesse di milioni di tifosi, spettatori e tesserarti, poiché è l’unico organismo che ha legittimazione attiva ed ha inequivocabilmente subìto una lesione alla propria immagine ed organizzazione;

 

- a parere degli scriventi, quello proposto e ripetuto dalla Juventus F.C. S.p.a. si palesa come un malcelato tentativo di elusione del giudicato della Giustizia sportiva e azione temeraria in danno dei principi e valori fondamentali dello sport e del diritto;

 

- ed invero, la vicenda, come rilevato anche dal TAR capitolino, era già stata portata al vaglio del T.A.R. Lazio, dinanzi al quale era stata formulata anche una domanda risarcitoria;

 

il relativo ricorso era stato poi oggetto di rinuncia, come da sentenza n. 7910/2006, in seguito alla devoluzione della controversia alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport che si è pronunciato sul punto con decisione rimasta inoppugnata;

 

- a fronte dell’intervenuto definitivo di accertamento della legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC del 26 luglio 2006, non è possibile, quindi, una nuova e diversa valutazione, incidenter tantum, a fini della domanda risarcitoria;

 

- il T.A.R. capitolino, in sostanza, pur non menzionandolo, si richiama al concetto di giudicato, che si sarebbe formato sulla legittimità dell’atto di assegnazione, attestandola in modo non più contestabile, neanche in modo incidentale;

 

- dunque, si evidenzia con ancora maggior chiarezza il comportamento della Juventus F.C. S.p.a., volto ad aggirare il giudicato già formatosi e chiedere una nuova valutazione dei fatti, al fine, invano, di ottenere una pronuncia favorevole su una pretesa già oggetto di giudicato, azionando temerariamente una milionaria richiesta risarcitoria addirittura in danno della stessa FIGC;

 

pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto e documentalmente provato (Cfr. rassegna stampa in atti che ha dato risalto alla condotta della Juventus ed alle violazioni perpetrate anche in danno alla Giustizia sportiva), risulta chiara ed evidente la perpetrata violazione da parte della Juventus F.C., 

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