Caso Kvaratskhelia, Rigitano: "Poteva liberarsi con l'articolo 17, il Napoli rischiava di non incassare niente"
L'avvocato Raffaele Rigitano, vice presidente dell’assoagenti, calciatori e società, è stato intervistato dai colleghi de Il Roma ed ha analizzato alcuni aspetti legali della vicenda Kvaratskhelia. Ecco un estratto delle sue parole:
«L’articolo 17 - evidenzia il legale napoletano - prevede la possibilità per ogni calciatore di risolvere unilateralmente il contratto decorsi 2 anni dalla firma, se al momento della sottoscrizione il calciatore aveva più di 28 anni, e di 3 anni se l’età era inferiore ai 28 anni. Nel caso di Kvara il ragazzo, alla firma, aveva 21 anni per cui alla fine della presente stagione si sarebbe potuto appellare alla normativa indicata».
«Il club azzurro - prosegue l’avvocato - avrebbe potuto, secondo la normativa, per ora sospesa, chiedere un indennizzo che la Fifa avrebbe valutato sulla base dell’ingaggio del calciatore e degli anni rimanenti alla fine del contratto. Presumibilmente, stando ai detti parametri, il Napoli non avrebbe mai potuto rivendicare quanto otterrebbe ora con la cessione del calciatore. In aggiunta a questo, dal 4 ottobre, data di pubblicazione della sentenza Diarra da parte della Corte di Giustizia Europea, la Fifa ha sospeso tutti i procedimenti relativi all’articolo 17, che in precedenza prevedeva anche una sanzione disciplinare. La sentenza Diarra ha ritenuto le normative Fifa (art. 17) limitative della libertà di libera circolazione dei lavoratori atleti mentre ha definito anti concorrenziali gli importi imposti a titolo di risarcimento in capo al calciatore ovvero alla società acquirente».
Dunque, qualcosa è cambiato rispetto a prima. «Oggi la società, in questo caso il Napoli, qualora Kvara avesse fatto riferimento all’articolo 17 alla fine della presente stagione, avrebbe dovuto rilasciare il certificato di trasferimento internazionale e chiedere un indennizzo che, ad oggi, non ha ancora dei parametri certi».