Giudice Sportivo: ammenda di 2500 euro al Napoli per aver ritardato l'inizio della gara con l'Inter senza motivo

13.03.2018
13:47
Redazione

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cagliari,

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. * * * * * * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere i suoi sostenitori assiepati al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; recidiva specifica.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa cinque minuti; recidiva specifica.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. NAPOLI per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPAL 2013 per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, ripetutamente intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DEL PINTO Lorenzo (Benevento): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

LINETTY Karol (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELUSO Federico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAGUSA Antonino (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).  

Fonte : Sito Lega Serie A
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