Higuain, il comunicato integrale: "Vergognoso rivolto all'operato, non era un'offesa"
Le motivazioni circa il parziale accoglimento del ricorso in appello della SSC Napoli per la squalifica di quattro giornate a Gonzalo Higuain fu così motivata dal referto dell'arbitro Irrati: “Dopo aver mostrato il cartellino rosso il Sig. Higuain Gonzalo, n. 9 Napoli, mi si avvicinava urlandomi e guardandomi negli occhi: 'vergognoso'. Una volta giunto vicino a me appoggiava entrambe le mani sul mio petto spingendomi lievemente all'indietro senza procurarmi dolore fisico. Dopo cercava di avvicinarsi a un avversario in modo aggressivo senza riuscirci perché trattenuto dai compagni” - e ancora - “Il referto è, viceversa, chiaro nell’imputare al calciatore Higuain il movimento che prelude al contatto fisico (..mi si avvicinava…Una volta giunto vicino a me..) così come è chiaro nella parte in cui, nel disegnare la complessiva condotta del calciatore nella sua evoluzione dinamica, descrive la progressione dell’azione culminata nella successiva (lieve) spinta all’indietro del direttore di gara”
A poche ore dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Giustizia SPortiva fuoriescono ulteriori dettagli circa la squalifica.
La riduzione da quattro a tre giornate, infatti, è stata così motivata: "Va ridimensionata la valenza offensiva del primo segmento della condotta qui in rilievo, attesa la portata non direttamente lesiva dell’onore e del decoro del direttore di gara. Pur non dubitandosi della natura irrispettosa di siffatta aggettivazione, peraltro circostanziata da toni e modi decisamente inopportuni, non può essere revocato in dubbio, in linea con l’indirizzo prevalente di questa Corte, come essa, lungi dall’ascriversi ad una logica prettamente denigratoria che involga direttamente la persona dell’arbitro, esprima piuttosto, in ragione del suo stesso valore semantico, una critica sul suo operato”.
Ciò che ancora stride in questa circostanza non è la regola in sè, ma la sua applicazione. Se comunque viene ritenuto veritiero il comunicato del direttore di gara, viene ritenuto sostanzialmente intoccabile dalla Giustizia Sportiva che specifica: "I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Fondano, invero, il principio dell'assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio”. Dando così zero rilevanza ad ogni tipo di prova televisiva che possa smentire il referto arbitrale.