
SSC Napoli, omesso confronto tra SLO e tifoseria: la FIGC parla chiaro, è requisito obbligatorio!
Non accennano a placarsi le polemiche intorno all'assenza dei tifosi allo stadio San Paolo a causa del pugno duro della Questura di Napoli e della SSC Napoli. I due soggetti appena citati hanno dichiarato 'guerra' alla tifoseria attraverso l'attuazione del Regolamento d'uso. L'avvocato Erich Grimaldi, attraverso una nota, diffida la SSC Napoli, oltre che per le integrazioni illegittime del Regolamento d'uso e per il comportamento omissivo degli steward, anche per l'assenza della figura dello SLO, Delegato della società ai rapporti con la tifoseria.
"La SSCN, con riferimento a quanto occorso, non aveva alcun confronto con i propri tifosi e con gli istanti, atteso, peraltro, che giammai provvedeva alla nomina ufficiale di un vero e proprio Supporter Liason Officer (SLO) ovvero del Delegato della società ai rapporti con la tifoseria, figura oramai obbligatoria nelle società sportive di serie A.
Il Delegato della SSCN, in sostanza, pur essendo stato nominato, giammai si occupava dei rapporti con i tifosi, come previsto dalle linee guida della FIGC.
La FIGC, invero, emanava le predette linee guida, per la figura del Delegato SLO, prevedendo che:
“Le raccomandazioni e le indicazioni contenute nel presente documento traggono origine dall’Articolo 35 del UEFA Club Licensing and Financial Fair Play – Edition 2010. A partire, infatti, dalla stagione sportiva 2012/2013, tutti i club europei partecipanti alle competizioni UEFA hanno dovuto designare un delegato ai rapporti con la tifoseria (Supporter Liaison Officer – SLO) per garantire un dialogo adeguato e costruttivo tra i club e i propri tifosi. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha, dapprima recepito il contenuto dell’Articolo 35 all’interno del Manuale delle Licenze UEFA – Versione 2.3 (ed in tutte le sue successive versioni), ed in seguito, anche su impulso della Lega Nazionale Professionisti – Serie A, della Lega Nazionale Professionisti – Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, esteso l’obbligatorietà della figura del Supporter Liaison Officer a tutte le società professionistiche, inserendo tale previsione all’interno delle norme che disciplinano l’ammissione al campionato tramite il rilascio della Licenza Nazionale. L’introduzione di questo requisito per il rilascio della Licenza Nazionale rappresenta uno snodo cruciale per le relazioni tra club e tifoseria e sottolinea l’importanza che la FIGC e le Leghe attribuiscono al dialogo ed alla comunicazione tra club e tifosi. In linea generale, i criteri organizzativi contenuti nel sistema delle Licenze Nazionali sono intesi a migliorare le modalità di gestione dei club. L’introduzione dello SLO risponde alla necessità di perfezionare e rendere più trasparente la comunicazione tra le parti interessate. Gli obiettivi perseguiti attraverso l’introduzione dell’obbligatorietà della figura dello SLO sono:
· Migliorare e, in alcuni casi, iniziare un dialogo costruttivo tra tifosi e club. …..omissis…..:
· Il delegato per i rapporti con la tifoseria (SLO) rappresenta il punto di collegamento tra i tifosi ed il club e contribuisce a migliorare il dialogo tra le due parti.
· Lo SLO “raccoglie” informazioni provenienti dai tifosi e dal club. ….omissis…..Lo SLO, nel rispetto delle normative statali e sportive, aiuta i tifosi nella realizzazione di coreografie o iniziative, all’interno e all’esterno dello stadio, che siano ritenute di valore per la società….”.
La presenza effettiva dello SLO della SSCN avrebbe consentito, altresì, prima della sostituzione delle sedute delle curve, installate addirittura fisse, con il contributo della regione Campania, un confronto con la tifoseria organizzata, onde conformarsi, da subito, all’auspicabile reintroduzione delle “standing area”, come già avviene, da oltre dieci anni, in Germania, Svezia, Austria ed anche in Inghilterra.
Avv. Erich Grimaldi