Dal recesso solo per ADL fino al marketing d'urgenza e la svista Champions: i dettagli dell'esposto grillino sulla convenzione Abruzzo-SSC Napoli [ESCLUSIVA]

18.11.2020
10:35
Bruno Galvan

Tutti i dettagli dell'esposto presentato dal M5S

Ultimissime Napoli - In questi giorni vi abbiamo raccontato tutto in merito all'esposto presentato all'ANAC, alla Corte dei Conti ed anche alla Procura delle Repubblica di L'Aquila. Lo ribadiamo, a scanso di interpretazioni fantasiose, che l'atto presentato dal Movimento 5 stelle della Regione Abruzzo sull'accordo tra La suddetta regione ed il Napoli per la convenzione riguardante il ritiro estivo degli azzurri nei prossimi anni (almeno fino al 2025) non costituisce al momento un atto d'indagine ufficiale sulla procedura. E' una denuncia su presunte violazioni. Spetterà aglio organi della magistratura verificare se esistono i termini per aprire una eventuale inchiesta. In allegato vi mostriamo nel dettaglio le quattro violazioni commesse dalla Regione secondo i grillini.   

VIOLAZIONE ART. 51 D.LGS 118/2011 - ILLEGITTIMITA' DELIBERE PER MANCANZA REQUISITO DELL'URGENZA 

La prima contestazione dei grillini del Consiglio Regionale Abruzzo riguarda la mancanza del requisito d'urgenza nella delibera per la Convenzione. Ecco nel dettaglio cosa si legge nell'esposto: 

"Ai  sensi  dell'Art.  51,  comma  1,del  D.Lgs.  118/2011: "Nel corso  dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge". Nel caso di specie a giustificazione della variazione di bilancio (portata, non da una legge, ma dalla DGR 412/2020) inerente la copertura degli oneri finanziari previsti dalla Convenzione fra Regione Abruzzo e la SSC Napoli S.p.A., la Giunta fa ricorso all'art. 109, comma 2 bis, del DL 17 Marzo 2020, n.18 che prevede che possano essere adottate con deliberazione di Giunta "le variazioni al bilancio di previsione adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di  decadenza, da parte dell'organo consiliare entro  i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto ii predetto termine". Non può non rilevarsi, però, che all'interno della stessa delibera non si ritrovino le adeguate e necessarie motivazioni di urgenza. Ciò  perchè, evidentemente, non è nella natura e nell'essenza di un compiuto piano di marketing territoriale la disposizione di provvedimenti di urgenza ma, al  contrario, lo è l'adozione  di  provvedimenti  e  misure  che  dovrebbero essere valutati a seguito di una attenta programmazione delle risorse, degli obiettivi, anche a mezzo di preventive e propedeutiche analisi di mercato e analisi comparative costi-benefici. I piani di marketing, insomma, non possono per la loro stessa natura recare in se il carattere di urgenza e/o emergenza. Altrettanto evidente appare la ratio del legislatore nazionale che, nel  varare  ii  DL  18/2020, aveva come obiettivo quello di regolare e semplificare ben altri settori e/o azioni in relazione all'emergenza dettata dalla pandemia da Coronavirus. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si pensi all'acquisto di dispositivi medici, di mascherine, di igienizzanti ecc. Pertanto, ad avviso dell'esponente, la delibera di giunta non poteva e non può nel caso di specie sostituirsi alla legge regionale ordinaria e non poteva e non può applicarsi la deroga prevista dal DL 18/2020 al principio generale dettato dall'art. 51 del D.Lgs 118/2011. Per questo motivo la delibera di giunta deve ritenersi illegittima e non potrà quindi neanche essere "ratificata", dunque sanata, con legge. Si sarebbe dovuto procedere alla creazione di un nuovo capitolo di bilancio solo ed esclusivamente attraverso lo strumento del progetto di legge in Consiglio regionale". 

VIOLAZIONE ART. 38 COMMA 2 D.LGS 118/2011 - ILLEGITTIMITA' DELIBERE PER MANCANZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA PLURIENNALE

La seconda contestazione del Movimento 5 Stelle della Regione Abruzzo ha per oggetto la mancanza di adeguata copertura finanziaria a fronte di questo accordo con il Napoli: 

"Ulteriore motivo di illegittimità  delle delibere  in oggetto  risiede nel fatto che  l'autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione fra Regione Abruzzo e SSC Napoli S.p.A., che prevede un impegno  di  spesa pluriennale, e avvenuta  in assenza di previsione e indicazione  delle dovute coperture finanziarie. Infatti, l'art. 38 comma 2 D.LGS. 118/2011 prevede espressamente che: "Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare  complessivo  della  spesa, nonchè la  quota eventualmente  a  carico  del bilancio  in corso  e  degli  esercizi successivi (...)". Ebbene, si evidenzia che al punto 5) dell'Allegato 2) della DGR 374/2020, avente ad oggetto "Convenzione fra S.S.C. Napoli  S.p.A. e Regione  Abruzzo", la durata del contratto  e stabilita in anni sei rinnovabili a mezzo comunicazione scritta entro ii 31 marzo 2025 da parte della sola contraente  S.S.C.  Napoli  S.p.A.  Dunque,   la  durata  del  contratto  e  certamente   di  anni 6, potenzialmente di anni dodici. Per quanta previsto al punto 1.1) dell'Allegato D) dell' Allegato 2) della  DGR  374/2020  il corrispettivo  da corrispondere  alla SSC  Napoli  S.p.A.  e pari a euro 1.000.000,00 (un milione) + Iva a stagione. Dunque un  impegno  economico-finanziario pluriennale pari almeno a Euro 6.000.000,00 (sei milioni) oltre Iva per i prossimi sei anni e potenzialmente di euro 12.000.000,00 (dodici milioni) oltre iva per i prossimi 12 anni. A ciò si aggiunga anche l'impossibilità da parte di Regione Abruzzo di recedere dal contratto ai sensi dell'Allegato 2, punto f) della DGR 374/2020 che prevede detta facoltà solo in capo alla S.S.C. Napoli S.p.A. Nel caso di specie le DGR n.412/2020 e n.413/2020, a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione come sopra evidenziati, prevedono la copertura economico­ finanziaria, per ii solo esercizio 2020 e per un importo pari a euro 1.222.000,00. Pertanto la delibera di Giunta deve ritenersi illegittima poichè carente dei requisiti minimi previsti per legge".

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 63 CODICE DEGLI APPALTl E DELLE LINEE GUIDA N.8 ANAC - ASSENZA BANDO DI GARA E MANCANZA REQUISITO INFUNGIBILITA

La terza violazione contenuta nell'esposto ha per oggetto l'assenza del bando di gara: 

"Ulteriore motivo di illegittimità della DGR n.374 del 6 luglio 2020, ad avviso della scrivente, consiste nell'aver utilizzato per la convenzione fra Regione Abruzzo e la S.S.C. Napoli S.p.A. la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 63  del  Codice  dei Contratti Pubblici. Per avvalersi di detta procedura la DGR n. 374/2020  richiama  l'art.  63, comma 2, lett. b) adducendo come motivazione "ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti a diritti esclusivi' che renderebbero, sempre secondo quanto ritenuto  in  DGR, l'oggetto della Convenzione "fornitura o servizio infungibile" ai sensi delle Linee Guida N. 8 fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione. Ebbene, le indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle Linee Guida n. 8 aventi a oggetto "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" sembrano non lasciare spazio a dubbi relativamente  al ricorso alla procedura negoziata e alle sue modalita e, sembrerebbero  appunto NON applicabili al caso di specie. Infatti, secondo l'ANAC: "In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono  sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo ii titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio,  mentre un bene  o servizio e infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanta permette di soddisfare ii medesimo bisogno garantito dal secondo" e ancora, un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell'operatore economico". Appare pertanto difficile, a giudizio dell'esponente. che solo ed esclusivamente la S.S.C. Napoli S.p.A. - squadra scelta discrezionalmente dalla Giunta - potesse garantire il soddisfacimento del bisogno di Regione Abruzzo di provvedere alla promozione turistica regionale ed a una efficace azione di marketing territoriale. Alla luce di quanta sopra citato, non risulta alla scrivente che Regione Abruzzo abbia proceduto alla verifica dell'esistenza di altri fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato,  ma che piuttosto  si sia limitata ad accettare  l'offerta presentata dal S.S.C. Napoli S.p.A così come si evince dalla premesse della delibera 374/2020 . La  Presidenza  della Regione è stata contatta  dalla Società  Sportiva  Calcio  Napoli  la quale  ha proposto alla Regione Abruzzo un contratto di partnership istituzionale. Non sappiamo e non sapremo mai, stante le violazioni e le false applicazioni delle  norme di  legge vigenti da parte della Giunta Regionale, se altre squadre di Calcio della stessa Seria A o altre entità sportive di eguale o superiore prestigio, avrebbero potuto offrire un ritorno di immagine, e dunque di flusso turistico maggiore, una qualità di servizio migliori,  dei  costi  inferiori, o tutte queste case.

VIOLAZIONE LINEE GUIDA ANAC: ANCORA SU MANCANZA REQUISITO INFUNGIBILITA', PROGRAMMAZIONE E PIANO BIENNALE

La quarta violazione secondo i grillini: 

"Ulteriore motivo di illegittimità/irregolarità delle delibere in questione, va rilevato che al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n.8 dell'ANAC viene evidenziata l'importanza della programmazione e della progettazione dell'acquisto di beni e servizi. In particolare: "Al fine di una corretta gestione degli affidamenti pubblici e, in particolare, allo scopo  di  prevenire l'insorgere di  forme  di  lock-in o di  infungibilità  di  prodotti  o  processi,  le amministrazioni devono compiere un'attenta programmazione dei propri fabbisogni".  L'importanza della  programmazione per  l'acquisizione di  beni  e  servizi è stata definitivamente riconosciuta dal d.lgs. 50/2016: le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare un programma biennale per l'acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ai 40.000 euro e procedere poi successivamente, agli aggiornamenti annuali degli stessi". Non vi è, per quanta di conoscenza della scrivente, in regione Abruzzo alcun programma biennale che preveda l'acquisto di servizi per la promozione territoriale attraverso la partnership con una squadra di calcio di seria A. Inoltre, il Piano Strategico del Turismo della  Regione Abruzzo 2017/2019 approvato con DGR n. 89/2018 prevede strumenti da adottare per il rilancio del turismo nazionale e  internazionale ma fra questi non vi sono partnership istituzionali con squadre di calcio di Serie A. Si evidenzia altresì che, nelle premesse della DGR 374/2020, probabilmente al fine di imbastire un fumus di infungibilità della squadra del Napoli si  dichiara che "si tratta dell'unica Associazione calcistica militante in serie A per il sud e che partecipa in Champions League". Ebbene relativamente a dette affermazioni pare opportuno rilevare che non solo la SSC Napoli ha "al suo seguito un ampio bacino d'utenza di tifosi, tale da creare anche per l'Abruzzo un sicuro ritorno di queste utenze" e che proprio perché "il comprensorio di Castel di Sangro, Rivisondoli, Roccaraso e Pescocostanzo è già oggetto di attenzione turistica di abitanti campani come ritrovo turistico invernale" sarebbe stato certamente più vantaggioso per Regione Abruzzo investire in squadre di calcio più distanti e i cui tifosi non conoscessero già l'Abruzzo e i quali avrebbero certamente incrementato i flussi turistici in termini di presenze alberghiere. Inoltre, a oggi, contrariamente a quanto riportato nelle premesse della DGR 374/2020 non risulta vero che il Napoli calcio per la stagione 2020/21 partecipi alla Champions League, bensì risulta che la stessa partecipi alla Europa League, campionato con ben altri numeri in termini di seguito e notorietà internazionale. Inoltre appare illegittima in quanto non è stato dato puntuale riscontro degli esiti della consultazione preliminare di mercato e delle conclusioni che conducono a ritenere infungibile la fornitura o il servizio oggetto della Convenzione. Infine, considerando la deroga ai principi di evidenza pubblica, si ritiene la durata contrattuale di anni sei e rinnovabili per altri sei, un periodo estremamente lungo e inadatto a garantire i livelli di qualità acquistati; in particolar modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la mancanza di certezza relativa al prestigio della squadra nel tempo, livello garantito esclusivamente dalla permanenza della SSC Napoli in competizioni europee e/o nel campionato di calcio di serie A, evidentemente non garantibili"

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