San Paolo, caso Regolamento d'uso: inosservate le modalità di contestazione delle violazioni dei tifosi

10.01.2020
07:30
Simone Guadagno

Regolamento d'uso, sciopero del tifo: a Napoli le polemiche non accennano a placarsi. Dopo aver appurato l'illegittimità delle modifiche del Regolamento d'uso dello stadio San Paolo di Fuorigrotta, emergono ulteriori inesattezze sulle modalità di verbalizzazione degli addetti alla sicurezza degli spalti azzurri. L'avvocato Erich Grimaldi, solo qualche giorno fa, aveva diffidato la SSC Napoli circa il comportamento omissivo degli steward presenti a Fuorigrotta. Nello specifico, si contestava che: 

"'Gli stewards, incaricati della società, non garantivano agli abbonati ed ai tifosi occasionali, il diritto di poter occupare il proprio posto, così come non imponevano, alle persone, di assistere all’evento seduti, potrebbero incorrere nelle violazioni, previste dal novellato art.7.

Molti abbonati, difatti, a causa dell’omesso controllo degli stewards, onde poter visionare la partita, potrebbero essere costretti ad alzarsi in piedi, anche nella denegata e remota ipotesi in cui trovassero libera la propria seduta.

Il predetto regolamento, al riguardo, prevede che gli stewards della S.S. Calcio Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli “incaricati di un pubblico servizio'.

In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall’art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05).

Gli stewards, dunque, come previsto dal medesimo regolamento d’uso, dovrebbero garantire il rispetto dei posti a sedere, vietando che i tifosi assistessero all’evento in piedi, consentendo così a tutti gli altri spettatori di visionare la gara seduti, senza rischiare di incorrere in violazioni.

La responsabilità, per quanto occorso, pertanto, dovrà ricadere sul comportamento omissivo della SSCN, per non aver garantito la presenza costante ed il fermo intervento degli stewards, come previsto dal regolamento d’uso del San Paolo".

Con decreto del Ministero dell'Interno 18 agosto 2019 sono stabilite, altresì, le specifiche modalità di contestazione delle violazioni del regolamento d'uso dell'impianto sportivo. L'inosservanza delle modalità di contestazione delle violazioni è reperibile in Gazzetta Ufficiale.

Nello specifico, per analizzare al meglio la situazione, prenderemo in considerazione l'allegato D, punto 4, lettera g che prevede:

"In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:

     1. dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;
     2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identita' del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identita';
     3. curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
     4. segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identita'.

Inoltre, a tal proposito, l'art.1-septies del D.L. n.28/2003 prevede la possibilità di sanzionare chi entra negli impianti sportivi in violazione del relativo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene nell'impianto a seguito di specifica contestazione. Nel caso di specie che riguarda i fatti del San Paolo, alcuna contestazione è stata sollevata nei confronti di coloro che hanno violato il regolamento stesso. Difettano, quindi, in radice, i presupposti dell'art. 1-septies comma 2: né è stata sollevata contestazione nei confronti dell'esponente, né il personale addetto si è prodigato per l'allontanamento dei trasgressori dall'impianto sportivo.

L'avvocato Emilio Coppola, da sempre attento ed impegnato in prima persona nella risoluzione della facenda, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it:

"La paura che i tifosi hanno ad andare allo stadio e vedersi recapitata la multa potrebbe essere superata con l'applicazione del D.M. dell'agosto 2019, che prevede che la facoltà di contestare le contravvenzioni al regolamento d'uso dello stadio venga demandata agli steward, non de relato dopo tanti giorni od a distanza di tempo dall'evento sportivo. Questo è l'auspicio, questa potrebbe essere la soluzione".

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