Le ultime novità sul caso
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Caos abbonamenti, i tifosi ricevono due notifiche: provvedimento immediato. L'avvocato: "Ricorso d’urgenza!"

19.09.2017
11:00
Redazione

Regola numero 1: quando si firma un documento bisogna leggere tutto, da cima a fondo. Pure se e' la sottoscrizione dell’abbonamento della propria squadra del cuore. Soprattutto se quello che viene firmato e' una sottoscrizione con ben 18 commi. Occorre inoltrarsi nei meandri dell’art. 3 del regolamento che gli abbonati del Napoli sottoscrivono al momento della stipula. E che recita testualmente, all’ultimo rigo: «il titolare dichiara e garantisce che non ha proposto ne' e' in procinto di proporre azioni giudiziarie nei confronti della Societa'».

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino: "De Laurentiis ha disposto nei confronti di chi, questa estate, ha citato il club azzurro dinnanzi ai giudici di Pace di Napoli e provincia (in totale, 25) la revoca dell’abbonamento. Con effetto, praticamente, immediato. E ha avvertito chi intende farlo, che in tal caso, anche loro si vedrebbero annullare l’abbonamento. Domenica due di questi ricorrenti si sono visti respingere l’ingresso ai tornelli dei distinti, ma per tutta la giornata di ieri sono state notificate dalla societa' partenopea i propri provvedimenti unilaterali. Diretti ai 25 che hanno citato il Napoli e agli altri 100 che hanno invece al momento solo inoltrato una diffida nei confronti del club. Una così: «risulta che al momento della sottoscrizione ha falsamente attestato l’insussistenza di contenziosi nei confronti del club che invece sono sussistenti...di conseguenza revochiamo il contratto di abbonamento... mettendo a sua disposizione l’importo versato dell’abbonamento». Nella seconda missiva, inviata a coloro che hanno fatto “solo” la diffida al Napoli, c’eÌ scritto: «le chiediamo se vuol dar seguito alla diffida oppure no»".

L’avvocato Erich Grimaldi che ha inviato un atto di diffida al Napoli spiega, come anticipato a CalcioNapoli24: "Depositero' un ricorso d’urgenza per provare ad ottenere la riattivazione dell’abbonamento in quanto, a mio avviso, la clausola concernente la dichiarazione della pendenza del giudizio o meno (falsa attestazione eccepita), e' celata nell’ultimo rigo dell’art. 3, dedicato ai destinatari di provvedimenti di Daspo e non messa in evidenza quale clausola vessatoria. Il tifoso, dunque, non poteva individuare con attenzione la predetta clausola, con la conseguenza che l’approvazione della stessa, e' inefficace".

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