Caso Reina-Silvestre, niente prova tv! Pepe evita anche il deferimento, le motivazioni

10.01.2017
07:55
Redazione

Non ci sarà deferimento per il portiere del Napoli Pepe Reina. Il nome dello spagnolo, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non comparirà nel comunicato del Giudice Sportivo che non ha ricevuto dalla procura federale alcuna segnalazione. Perché? Perchè l’eventuale simulazione del portiere azzurro non rientra nella casistica prevista dal Codice di Giustizia sportiva. Niente prova tv.

Guardando il regolamento, infatti, l’articolo 35 determina che la Prova Tv per condotta violenta o gravemente antisportiva può essere utilizzata soltanto in caso di espulsione diretta. E Silvestre, contro il Napoli, è stato ammonito in occasione dell'espulsione: "Silvestre sembra quasi inseguirlo, per poi rallentare passandogli di fianco, nell’intenzione evidentemente di disturbarlo. Comportamento antisportivo. Sicuri sicuri che ci sarebbe stato bisogno della prova tv?"

Aggiornamento delle 16.00: 

Un turno di squalifica per Matias Silvestre che è stato espulso sabato sera contro il Napoli. Nessuna prova tv per Pepe Reina, ecco il comunicato ufficiale della Lega Calcio: " CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA  SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 DE ROSSI Daniele (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione). SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CIONEK THIAGO Rangel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). RUDIGER Antonio (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)"

Su Reina: "Vista la richiesta di esame presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1.3, CGS a questo Giudice sportivo e depositata alle ore 15 del 9 gennaio 2017 dalla società Sampdoria con l’allegato filmato di documentata provenienza; considerato che nel caso di specie l'istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste dal richiamato art. 35, comma 1.3, CGS; tutto ciò premesso dichiara inammissibile la richiesta di esame"

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