Caso abbonati, SSC Napoli condannata al risarcimento: nulla la clausola dell’art. 3: i dettagli
L'avv. Erich Grimaldi, con riferimento all'ordinanza, rg. n. 26784/17, depositata dal Tribunale di Napoli, in data 8 gennaio 2018, dichiara: "Il
Sembra essere arrivata al termine, dopo mesi, la diatriba che ha visto contrapposti la Società Sportiva Calcio Napoli ed i tifosi abbonati coinvolti nell'antipatica vicenda legata alla clausola inserita nell'articolo 3 del contratto di adesione, finalizzata a scoraggiare eventuali azioni giudizarie intraprese dagli abbonati legate alla restituzione di somme corrisposte nella stagione scorsa (prezzo dell'abbonamento superiore alla somma dei singoli biglietti, per sintetizzare).
L'avv. Erich Grimaldi, con riferimento all'ordinanza, rg. n. 26784/17, depositata dal Tribunale di Napoli, in data 8 gennaio 2018, dichiara:
"Il Tribunale di Napoli ha giustamente punito il comportamento arbitrario della SSC Napoli che, anziché tutelare i propri fidelizzati, inseriva, in modo assurdo, una clausola, nell'art. 3 del contratto di adesione, finalizzata a scoraggiare le azioni intraprese dagli abbonati per poter richiedere la restituzione delle somme corrisposte in eccesso nella stagione 2016/2017. La vicenda si conclude con una vera e propria caduta di stile per una società come la SSC Napoli, che ambisce ad un palcoscenico europeo, in quanto in virtù dell'inibitoria, non potrà mai più inserire detta clausola, utilizzata con l'esclusivo intento di non restituire agli abbonati somme totali, per circa due milioni di euro, versate in surplus nello scorso campionato e che dovrà risarcire i danni subiti, nonché corrispondere le spese processuali. La decisione del Tribunale, quindi, darà coraggio anche a tutti quegli abbonati che, spaventati dalla disattivazione del proprio abbonamento, avevano desistito dal tutelare i propri diritti. Nei prossimi mesi, inoltre, verranno decise le prime cause incardinate per ottenere detti rimborsi, atteso l'atteggiamento non conciliativo della società che decideva di difendersi nei giudizi, paventando l'esistenza di presunti benefit, anziché rimediare nei confronti dei pochi fidelizzati"
Il Tribunale di Napoli, sezione 12, dott. Scotto di Carlo, infatti, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dell'8 gennaio 2018, ha dichiarato definitivamente nulla la clausola inserita all’articolo 3 del contratto di adesione dell'abbonamento stipulato con il calcio Napoli per la stagione 2017/2018, disponendo l'inibitoria della stessa e condannando la SSC Napoli al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali. La predetta clausola, ricordiamo, imponeva al richiedente la positiva dichiarazione circa l’inesistenza di contenziosi con il club stesso, pena la disattivazione dell'abbonamento. Il Tribunale ha ordinato la pubblicazione del provvedimento sul quotidiano il Mattino
Il Tribunale di Napoli, nella procedura incardinata dall'avv. Erich Grimaldi, per conto del sig. Vincenzo di Gennaro, infatti, ha stabilito:
- "...ritenuto che la clausola contrattuale oggetto del ricorso, contenuta nell’art.3 delle condizioni di abbonamento predisposte dalla società, poiché subordina la possibilità di acquistare l’abbonamento alle partite di serie A alla positiva dichiarazione circa la inesistenza di contenziosi tra il richiedente l’abbonamento e la S.S. Calcio Napoli (la società resistente infatti non contesta la circostanza per cui, in mancanza di tale presupposto, il richiedente non può ottenere l’abbonamento), di fatto limita la facoltà del consumatore di accedere liberamente alla tutela giurisdizionale dei propri diritti nei confronti della società o di coltivare le azioni già intraprese nei confronti della stessa;
- ritenuto pertanto, tale clausola è radicalmente nulla per violazione della norma di tutela dei consumatori innanzi citata, poiché la previsione contrattuale in questione, sebbene apparentemente redatta in forma dichiarativa e non pattizia, nondimeno costituisce condizione imprescindibile per l’ottenimento dell’abbonamento e, dunque, impone a chi voglia acquistare e mantenere in vigore l’abbonamento, di non intraprendere un giudizio contenzioso o di abbandonare quello che ha in corso, così limitando il diritto che il citato art. 33 del Codice del Consumo tutela a pena di nullità
- ritenuto pertanto che debba essere dichiarata la nullità della clausola e debba altresì disporsi, su istanza dell’associazione dei consumatori intervenuta in giudizio (portatrice dell’interesse al riguardo esistente per tutti i consumatori interessati all’acquisto dell’abbonamento), la inibitoria nei confronti della società convenuta in relazione all’invocazione di detta clausola ed al suo inserimento nelle condizioni contrattuali di abbonamento della stessa predisposte per la generalità dei consumatori acquirenti;
- ritenuto che, in accoglimento della istanza altresì proposta dalla associazione dei consumatori, ricorre il presupposto previsto dall’art.140 comma primo lettera c) del codice del consumo, sicchè va ordinata la pubblicazione del provvedimento, per estratto, sulle pagine di cronaca locale del quotidiano “Il Mattino” di Napoli, atteso che siffatta pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate, consentendo a tutti i consumatori che hanno già acquistato l’abbonamento sottoscrivendo la clausola nulla nonchè a tutti i consumatori interessati all’acquisto, di venire a conoscenza della dichiarata nullità della clausola contrattuale imposta dalla società quale condizione per perfezionare l’acquisto e per mantenere in vigore l’abbonamento;
- ritenuto inoltre che la nullità della clausola in questione rende illegittimo il provvedimento di risoluzione dell’abbonamento, che è stato adottato nei confronti del ricorrente Di Gennaro e poi recentemente revocato dalla società resistente, poiché tale provvedimento di risoluzione, che appunto era stato dichiaratamente adottato dalla società convenuta proprio sulla base della prospettata violazione della predetta clausola - a motivo della esistenza di un contenzioso civile intrapreso dall’abbonato - configura l’esercizio di un potere di risoluzione non fondato sulla esistenza di un corrispondente diritto e quindi integra gli estremi di un inadempimento contrattuale della società convenuta rispetto all’obbligazione, dalla stessa assunta con la vendita dell’abbonamento, consistente nel riconoscere all’abbonato il diritto ad accedere allo stadio, nel settore stabilito, in occasione delle varie partite del campionato di serie A 2017/2018;
- ritenuto che la revoca dell’illegittimo provvedimento di risoluzione da parte della società resistente determina la cessazione della materia del contendere solo limitatamente alla richiesta di riattivazione dell’abbonamento, mentre resta attuale e meritevole di pieno accoglimento la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato al ricorrente dall’aver dovuto acquistare singoli biglietti di accesso allo stadio per assistere ad incontri che erano già compresi nel suo abbonamento, illegittimamente bloccato dalla società..."
Il Tribunale, infine, accogliendo totalmente il ricorso proposto così decideva:
"...visti gli artt.702 bis e 702 ter c.p.c.
- in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande proposte dal ricorrente Di Gennaro Vincenzo e dalla interventrice Asso-Consum, dichiara la nullità della clausola contrattuale contenuta nell’art.3 del modulo di richiesta di abbonamento per l’accesso allo stadio per la stagione sportiva del campionato di serie A 2017/2018 della SSC Calcio Napoli, nella parte in cui si prevede che “il titolare dichiara e garantisce che non ha proposto né è in procinto di proporre azioni giudiziarie nei confronti della società”;
- dichiara la illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di abbonamento adottato dalla SSC Calcio Napoli nei confronti dell’abbonato Di Gennaro Vincenzo;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di ripristino dell’abbonamento stipulato da Di Gennaro Vincenzo;
- condanna la SSC Calcio Napoli al risarcimento del danno in favore di Di Gennaro Vincenzo, che liquida in €.78,00, oltre interessi legali computati a far data dal ricorso fino al soddisfo;
- ordina, ai sensi dell’art.140 comma I lettera c) del Codice del Consumo e su istanza della Asso-Consum, la pubblicazione, a cura e spese della resistente SSC Calcio Napoli, per estratto ed una sola volta, del dispositivo del presente provvedimento sulle pagine della cronaca locale di Napoli del quotidiano “Il Mattino”, omettendo di riportare il nominativo dell’altro ricorrente;
- condanna la resistente SSC Calcio Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in €.75,00 per esborsi ed €.2.684,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, nonché C.P.A. ed IVA, con distrazione in favore dell’avv.Erich Grimaldi per dichiarata anticipazione;
- condanna la resistente SSC Calcio Napoli al pagamento in favore della interventrice delle spese processuali, che si liquidano €.2.684,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché C.P.A. ed IVA, con distrazione in favore dell’avv.Giuseppe Sorrentino per dichiarata anticipazione"
Il Napoli, pertanto, non potrà mai più inserire detta clausola nei successivi contratti di adesione e gli abbonati, pertanto, saranno liberi di poter intraprendere un contenzioso con il club, laddove ravvisassero una limitazione dei propri diritti.
Molti abbonati che, sino ad ora, avevano atteso, dunque, potranno liberamente incardinare i giudizi per provare ad ottenere il rimborso del maggior prezzo corrisposto alla SSC Napoli per l'abbonamento della stagione 2016/2017, rispetto a quanto speso dai tifosi che acquistavano i singoli biglietti.
Per quanto riguarda i rimborsi, è possibile farlo attraverso questo link.