Giudice Sportivo, Napoli multato: il motivo
Ecco il comunicato del Giudice Sportivo in merito alle sanzioni per le società in merito all'ultimo turno di serie A:
"Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 31 ottobre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata i sostenitori delle Società Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Milan, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco ed alcuni bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".