"Vesuvio, lavali col fuoco". Denuncia penale contro i tifosi juventini, parte la petizione!

11.05.2018
15:40
Redazione

Nel corso di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia, i tifosi bianconeri hanno intonato i soliti cori beceri contro i tifosi napoletani. La cosa a molti non è

Nel corso di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia, i tifosi bianconeri hanno intonato i soliti cori beceri contro i tifosi napoletani. La cosa a molti non è andata giù, così l'avvocato Angelo Pisani ha portato la questione all'attenzione del sistema giudiziario. Di seguito, l'esposto al Tribunale:

"In data 09.05.2018, presso lo stadio Olimpico di Roma, in occasione della finale di Coppa Italia, Juventus - Milan, i tifosi della Juve presenti in curva sud, ad un certo punto della gara, hanno intonato, come già accaduto in precedenti occasioni, il coro “Vesuvio lavali col fuoco”. Non vi è alcun dubbio le espressioni utilizzate con il coro in oggetto abbiano una portata di propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale. Come è noto, nell’ambito del nostro ordinamento interno le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale prendono le mosse dalla ratifica della convenzione di New York del 7.03.1966, intervenuta con la L. 13.10.65, n. 654.

Orbene, nell’ambito di una più complessa ed articolata riforma dei reati di opinione, la l. 24 febbraio 2006, n. 85 (modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) all’art. 13 ha moificato l’art. 3 della L. 654/1974, novellando la norma e prevedendo nella parte che qui interessa, che “è punito") con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

Si tratta di un reato pluri offensivo, che tutela sia l’odine pubblico, inteso come diritto alla tranquillità pubblica, sia – in misura predominante per la dottrina e la giurisprudenza – la dignità umana. Due sono quindi i soggetti passivi: quelli che siano eventualmente singolarmente individuati nel caso concreto e l’intero gruppo etnico. In tal senso, osserva la S.C. non assume evidentemente alcun rilievo la circostanza che la condotta sia diretta a discriminare non delle persone specificamente individuate, ma, in maniera indifferenziata, tutti gli appartenenti ad una determinata comunità. La fattispecie in oggetto è un reato di pura condotta, o di pericolo astratto, a nulla rilevando che l’azione abbia prodotto degli effetti, cioè che nell’immediatezza del fatto l’incitamento o la propaganda siano o meno stati recepiti.

Per quanto concerne l’elemento oggettivo del reato, non importa il modo o il mezzo con il quale le idee vengono divulgate, mentre è necessario, perche è il reato si perfezioni, che l’espressione discriminatoria sia percepita da un’altra persona. Solo in tal caso il pensiero manifestato diviene penalmente rilevante e come tale sanzionabile. Non rileva, d’altra parte, trattandosi di reato di pericolo, che i soggetti passivi percepiscano l’espressione come un’offesa alla propria dignità. La S.C. aggiunge inoltre che il razzismo può anche essere “implicito”, non dovendo necessariamente esternarsi sotto forma di atti flagranti accompagnati da chiare ed esplicite manifestazioni di idee.

La S.C. ha precisato che il razzismo si attua o con la persecuzione o con la discriminazione e che odiare significa manifestare un’avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per la persona odiata, sicché non si può qualificare odio qualsiasi sentimento di avversione o antipatia. La giurisprudenza di legittimità, con un giudizio largamente maggioritario, ha stabilito che, con riferimento alla previsione sub a) – oggetto specifico della contestazione in esame – la sostituzione del concetto di “diffusione” di idee razziste con quello di “propaganda” di tali idee non comporti una discontinuità di contenuto del paradigma della condotta criminosa rispetto la normativa precedente, osservando come sussista continuità normativa tra le corrispondenti fattispecie incriminatrici, in quanto la condotta consistente nel “ propagandare” idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico era già ricompresa in quella, originariamente prevista, consistente nel “diffondere in qualsiasi modo le medesime idee.

Quanto all’elemento soggettivo, perché si realizzi il reato è sufficiente il dolo generico, perché lo scopo di influenzare l’opinione altrui è insito nella condotta propagandistica. È quindi sufficiente che l’agente sia consapevole del contenuto dell’idea che volontariamente propaganda.

Ciò premesso, va evidenziato come, una platea riunita in uno stadio, i cui cori sono trasmessi in diretta su circuiti televisivi nazionali ed internazionali, può senza dubbio rappresentare un’importante cassa di risonanza per la propaganda/divulgazione di idee razziste.

Nel caso concreto, l’auspicio formulato dai tifosi Juventini presenti allo stadio nei posti riservati alla relativa tifoseria ( peraltro durante una partita di calcio che non vedeva coinvolta la squadra del Napoli) non ha altro significato che auspicare la distruzione della città di Napoli attraverso la catastrofe naturale dell’eruzione del Vesuvio. L’utilizzo di uno stadio, per veicolare un messaggio di questo tipo presenta di per sé potenzialità di amplissima pervasività, che lo pongono in un’aerea sicuramente più intensa della mera diffusione di messaggi del medesimo contenuto Il coro in oggetto, infatti, è di chiaro ed inequivoco contenuto razzista, nel senso di pregiudizialmente ostile nei confronti della popolazione napoletana in quanto tale e costituisce un espressione sicuramente carica di violenza concretamente idonea a propagandare l’avversione dei confronti del popolo napoletano, espressione univoca di un sentimento di odio immediatamente percepibile dai possibili destinatari .

Per i su esposti motivi, lo scrivente, chiede il sequestro e/o l’acquisizione dei video ritraenti i soggetti che hanno intonato i cori in oggetto, affinché previa identificazione, gli stessi siano puniti per il reato p. e p. dagli artt. 3 L. 654/1975, come sostituito in ultimo dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85 (modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) che ha modificato l’art. 3 della L. 654/1974, novellando la norma e prevedendo nella parte che qui interessa, che “è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Chiede di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione. 

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